servizio dei cittadini. La recente sentenza contro i fratelli Riva, Archinà, Vendola e altri nel
processo “Ambiente Svenduto”, sull’inquinamento provocato dall’Ilva, mi ha fatto tornare alla
mente il deposito di pet coke gestito da Interport- Intergroup, nel nostro Comune. Mi ha ricordato la
triste storia nella quale il nostro circolo Legambiente, ha subito una ingiusta sconfitta. Il professor
Alessandro Marescotti, presidente di Peacelink, a proposito dell'Ilva, accusò il ministro Di Maio,
nel 2019, di non aver adottato sistemi per diminuire il carico inquinante della cokeria Ilva, ma che,
anzi, c’era stato un aumento del 92 % degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) “ Gli idrocarburi
policiclici aromatici sono cancerogeni", affermò.
E' ciò che abbiamo sempre sostenuto noi sull'enorme deposito di pet coke che insiste in area agricola da
più di 20 anni e che ha diffuso polveri come gli IPA, ma anche metalli pesanti (vanadio, nichelio), alto
contenuto di zolfo (anche oltre il 7%) e cloro. Le sostanze contenute nel pet-coke, oltre ad una tossicità
intrinseca, sono indicate anche come cancerogene (alcuni come il benzo(a)pirene- come sostiene
l’OMS-) e/o mutagene. Lo IARC (International Agency for Research on Cancer) ha inserito il BaP e
altri IPA con 4-6 anelli condensati nelle classi 2A o 2B (possibili o probabili cancerogeni per l'uomo)
per gli effetti dimostrati "in vitro"..Tra l'altro, quando il Mise e il Minambiente hanno concesso a
Interport di lasciare il deposito in zona agricola, decreto al quale
l'amministrazione Tommasino, nelle
sue componenti di maggioranza e di opposizione, non fece ricorso, tutti hanno tralasciato di evidenziare
che la zona in questione è catalogata come area inondabile (la stessa cosa è affermata dall’Autorità di
bacino Liri-Garigliano e Volturno nel vigente PsAI-RI redatto ai sensi del comma 6 ter, art. 17 della
legge 493/93 e con valore di Piano Stralcio funzionale (Carta Aree inondabili (A4)pdf del PTR:)
E’ utile rilevare che il Comune non ha evidenziato che l’area interessata al deposito è interamente inclusa
nell’“Area di tutela dei caratteri ecologici – paesaggistici della fascia costiera e dei corsi d’acqua di rilievo
provinciale” prevista e vincolata dal PTCP di Caserta, approvato e adottato dalla stessa Regione Campania.
Lo strumento urbanistico, adottato dalla Regione, ha individuato un’ area da proteggere ben più ampia delle aree
di protezione comunitaria, dei SIC e dei Siti Natura 2000.
E tale condizione non è stata considerata neppure dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema della
Giunta Regionale della Campania che, nella nota n.0691189 del 14 ottobre 2015, citata nel Decreto Ministeriale,
dimentica di riportare che il PTCP di Caserta ha definito in modo più ampio e dettagliato su cartografia la Rete
natura 2000 e gli ambiti fluviali da tutelare includendo completamente l’area in questione.
In realtà, sia il Comune che la Regione non citano anche un altro degli strumenti urbanistici di programmazione
territoriale che esclude la possibilità di concedere l’autorizzazione del deposito di pet coke e precisamente il PTR
della Regione Campania che prevede nella “Carta delle aree inondabili” (allegato2)espressamente tutta l’area
oggetto dell’autorizzazione tra quelle inondabili e quindi certamente non utilizzabili per il deposito di materiali
che potrebbero essere trascinati nell’alveo del fiume e quindi in mare.